La valutazione della sicurezza venne introdotta nella Normativa tecnica italiana dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 che obbligava
“di procedere a verifica […] sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere pubbliche nelle zone sismiche 1 e 2.”
(il termine di 5 anni, il 2008, è stato poi successivamente prorogato al 31/12/2010 con l’articolo 20 della legge n. 31/2008).
Attualmente la verifica delle costruzioni esistenti, identificata come “Valutazione della Sicurezza”, è disciplinata dal paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni d.m. 17 gennaio 2018.
Le NTC individuano due categorie di situazioni nelle quali è obbligatorio effettuare la verifica di sicurezza:
– variazioni improvvise indipendenti dalla volontà dell’uomo (è il caso dei terremoti, cedimenti, errori di progetto o di costruzione);
– variazioni dovute all’intervento dell’uomo, che incide direttamente e volontariamente sulla struttura oppure sulle azioni (ad esempio aumento dei carichi verticali dovuto a cambiamento di destinazione d’uso), o che incide direttamente sul comportamento della struttura (ad esempio interventi non dichiaratamente strutturali come impianti o ridistribuzione spaziale la cui interazione con la struttura dovrà essere valutata).
La valutazione di sicurezza deve, quindi, permettere di stabilire se:
– l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
– l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di
limitazioni e/o cautele d’uso);
– sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.
La valutazione della sicurezza è definita come “quel procedimento quantitativo volto a:
– stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure
– a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC”.
Questo “procedimento quantitativo” deve necessariamente essere affiancato da un’analisi qualitativa dello stato di fatto basata sull’esperienza, intuito e conoscenza delle strutture.